La sanzione disciplinare, che l’art. 50, d.P.R 24 aprile 1982 n. 335 prevede a carico del personale della Polizia di Stato che accetta cariche in società costituite a fine di lucro, non è applicabile all’operatore della Polizia di Stato che risulta socio di capitali in una società a responsabilità limitata, atteso che le norme sull’incompatibilità sono di stretta interpretazione.