T.A.R. Piemonte sez. I – Torino, 06/03/2015, n. 437.AGENTI E FUNZIONARI DI P.S. (POLIZIA DI STATO) – disciplina e procedimento disciplinare – Difetto di motivazione – Nullità

E’ illegittimo, per carenza motivazionale e per violazione del principio di proporzionalità, il provvedimento con il quale ad un Agente della P.S. è inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 dello stipendio, piuttosto che quella del richiamo orale o scritto per aver l’interessato abbandonato prima del termine la sede di servizio in abiti civili e senza apporre la firma sul foglio presenze, ma senza contestualmente considerare i positivi precedenti di servizio e, in particolare, l’assenza di precedenti disciplinari e le valutazioni sempre positive conseguite in numerosi anni di servizio, e senza che siano esternate le ragioni in forza delle quali l’Amministrazione ha scelto di irrogare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 4, commi 10 e 18, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, in luogo delle più miti sanzioni (richiamo orale e scritto) cui al precedente art. 1.

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